INDAGINI DIFENSIVE E ATTIVITA' INVESTIGATIVA A SERVIZIO DEL DIFENSORE DELLE PARTI - INAE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH - VENICE - ITALY

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INAE  può  prestare il proprio know-how per indagini difensive (Ex art. 391 BIS e SS. C.PP) o per  attività investigative (Ex art. 327 BIS C.P.P)  solo a servizio del difensore delle parti (mandante) o di altri soggetti autorizzati (mandanti) previo conferimento e accettazione dell'incarico.  In via preventiva, nel rispetto dei limiti giuridici, il difensore delle parti o altri soggetti autorizzati possono:


ricercare ed individuare elementi di prova in ordine a fatti di reato


nonchè

conferire con persone in grado di riferire su fatti;
richiedere dichiarazioni scritte o documentare il colloquio informativo;
richiedere documentazioni alla Pubblica Amministrazione;
accedere a luoghi, cose e documenti;
accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico.





Quindi, il difensore delle parti o altri soggetti autorizzati , possono  apprezzare la consulenza, le tecniche e gli strumenti INAE,  in relazione :


Tecniche e  strumenti INAE che possono essere utili alle indagini difensive e attività investigative condotte dal difensore delle parti o da altri soggetti per ricercare ed individuare elementi di prova in ordine a fatti di reato e che, strategicamente, possono integrare elementi importantissimi alle consulenze e perizie tecnico-scientifiche che 'prendono' un indirizzo 'investigativo' e consegnano degli input al manda.   
Le perizie tecnico-scientifiche richiedono sempre la valutazione del difensore delle parti al fine di approffondire ed acquisire ulteriori elementi; in assenza di tale valutazione le perizie tecnico-scientifiche non possono essere prodotte in giudizio.



Per comprendere il valore giuridico delle indagini difensive e delle attività investigative ricordiamo quanto segue.

Quando una  attività  è stata ritualmente eseguita nelle forme indicate dal codice di rito ed in virtù di regolare mandato difensivo (ricordiamolo: Le parti devono  conferire il mandato esclusivamente  ad un  loro Legale di fiducia  che a Sua volta può nominare come consulente il Direttore Scientifico di INAE ),  il FASCICOLO DEL DIFENSORE (ove viene inserita tutta l'attività difensiva espletata), a norma dell'art. 391 octies c.p.p., può essere così utilizzato:

  • nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il difensore della parte privata interessata ad una decisione del Giudice, può presentare DIRETTAMENTE a quest'ultimo gli elementi di prova a favore del proprio assistito;

  • fintantochè durano le indagini preliminari, il fascicolo del difensore è conservato nel fascicolo del GIP;

  • terminate le indagini, il fascicolo del difensore è inserito d'ufficio nel fascicolo del Pubblico Ministero di cui all'art. 433 c.p.p.


NON SOLO.

Ai sensi dell'art. 391 decies c.p.p.:


  • delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsene a' sensi degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p. (quindi per le contestazioni dell'esame testimoniale, per la lettura in dibattimento degli atti divenuti irripetibili – si pensi alla morte di un possibile teste prima del dibattimento -, per le letture delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare);

  • fuori dei casi della possibile acquisizione di documenti, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi del difensore, presentata nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare, è inserita nel fasciciolo del DIBATTIMENTO (quindi nel fascicolo del Giudice che deciderà il processo).



INFORMATIVA IMPORTANTE PER GLI UTENTI

Si rammenta che l'esercizio dell'attività di indagini difensive richiede sempre il conferimento di un esplicito e puntuale incarico ad un Avvocato iscritto all'ordine e solo, successivamente, lo stesso Avvocato può nominare come consulente tecnico il Direttore Scientifico INAE .   Attenzione,  una qualsiasi indagine difensiva (Ex Art. 391 BIS e SS. C.P.P) o una  attività investigativa (Ex Art. 327 BIS C.P.P) richiede esperienza e competenza professionale non trascurabile e la definizione di una road map 'strategica' e 'multidisciplinare',  al passo con l'evoluzione delle procedure e tecniche di indagine che anche INAE detiene. Senza impegno, per qualasiasi informazione lecita relativa al Vostro caso o per fatti di reato, contattateci o inviate una email a info@inae.it .Risponderemo quanto prima con la massima  discrezionalità e riservatezza (punto ascolto gratuito).   


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