PERIZIA RISARCIMENTO DANNI AL BROKER INADEMPIENTE - INAE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH - VENICE - ITALY

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Qualora un assicurato ritiene che un risarciamento non sia dovuto o sia dovuto solo parzialmente per un errore del broker assicurativo;  per il tramite del proprio legale di fiducia, può rivolgersi ad INAE per stimare i danni che il broker sarebbe tenuto a risarcire qualora ritenuto inadempinente.  Il servizio INAE  può essere richiesto anche in fase preventiva per accertare o meno elementi e profili di responsabilità previo due diligence tecnico-documentale con valutazione in loco dei beni priva evento sinistroso (tecniche di indagine INAE)


Un prodotto assicurativo non adeguato con profili di sottoassicurazione (assicurazione parziale) ovvero di situazioni in cui la somma assicurata (valoro assicurato) risultasse inferiore al valore effettivo delle proprietà/enti assicurati (valore assicurabile) porterà ad un risarcimento parziale, non solo , in applicazione della regola proporzianale (presente nella maggior parte delle polizze), ma anche per effetto di altre clausole, enti/ sotto enti non assicurati o esclusi.
Invero, la responsabile del broker di assicurazione si lega alla violazione degli obblighi e doveri professionali al rispetto dei quali lo stesso è chiamato nell’esercizio dell’attività e ricorre nelle ipotesi di violazione agli obblighi di diligenza richiesta ai ai sensi dell’art. 1976 cc.
Uno degli errori più frequenti dei broker è la dimenticanza di procurare una polizza adeguato ovvero già stabilita e in questo caso il cliente ha diritto di richiedere il relativo risarcimento al broker, se ritenuto  inadempiente.  Anche nella determinazione dei massimali, l’inadeguatezza degli stessi, espone il broker ad una responsabilità professionale, in quanto ha l’obbligo di informare il cliente, di far conoscere i prodotti assicurativi adeguati al rischio e disponibili  nel mercato nazionale ed  internazionale (importante !),  al fine di soddisfare le esigenze protettive richieste dal cliente per tutti gli enti / proprietà presenti prima della sottoscrizione della polizza. Il broker può essere esentato da questa responsabilità solo se dimostra di avere adeguatamente informato il cliente e solo se nel mercato non esistono prodotti adeguati.
La scelta di un prodotto assicurativo e della compagnia di assicurazione è la fase più critica dell’attività del broker assicurativo, per questo il potenziale assicurato si rivolge al broker. ll broker deve individuare la copertura più adatta a soddisfare le esigenze del cliente che devono essere sempre informato (per iscritto) anche delle  relative criticità economiche, assicurative e giuridiche. Tutte le informazioni devono essere analizzate dal broker che deve fornire consulenza adeguata anche per  la compilazione dei questionari (da allegare alle polizze), sensibilizzando il cliente a descrivere accuratamente i rischi; informandolo, delle  gravi conseguenze che possono generarsi  con l'ipotesi di flussi informativi non completi e inesatti (artt. 1892, 1893 e 1909 cc).

Spesso il cliente richiedere al broker polizze più convenienti, questo non significa,  abbassare la copertura assicurativa ovvero eliminare partite ed enti,   ma ricercare nel mercato il prodotto assicurativo più adatto alle esigenze.

Il prodotto assicurativo deve essere costruito su misura e i broker assicurativi qualificati e professionalmente preparati  hanno tutti gli strumenti per farlo.


INAE RACCOMANDA VIVAMENTE QUANTO SEGUE:

  • FIDARSI DI AGENTI,  BROKER E PRODUTTORI QUALIFICATI E REGISTRATI RUI / IVASS
  • CONSULTARE IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI RUI / IVASS ) >>>
  • SEGNALARE EVENTUALI ANOMALIE A IVASS >>>
  • RICHIEDERE ALL'INTERMEDIARIO LA PROPRIA POLIZZA DI RESP. PROFESSIONALE E L'ISCRIZIONE AL RUI

PRENDERE VISIONE DEI REGOLAMENTO IVASS  >>>

  • PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO ASSICURATIVO DI RILEVANZA NON TRASCURABILE, INAE PUO' EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI BENI PRESENTI E DETERMINARE I MASSIMALI ADEGUATI PER OGNI PARTITA / ENTE & SIMULAZIONE DI INDENNIZZO

Informazioni tratte dal portale IVASS

Il Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - RUI - disponibile dal 1° febbraio 2007 - contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia. Il RUI è stato istituito dal Codice delle Assicurazioni, in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa. Il Codice delle Assicurazioni è stato integrato e modificato dal decreto legislativo n. 68 del 21.5.2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla Distribuzione assicurativa che ha rifuso e abrogato la direttiva 2002/92/UE sull’intermediazione assicurativa (IMD1). Il Codice è stato attuato a livello di normativa secondaria dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in vigore dal 1° ottobre 2018.
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